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Sez. L, Sentenza n. 10349 del 05/08/2000 (Rv. 539257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Determinazione con accordo collettivo aziendale della disciplina contrattuale collettiva applicabile - Deroga da parte del contratto individuale di lavoro - Inefficacia - Presupposti - Onere di impugnazione del patto secondo la disciplina delle rinunce - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., e quindi prevale l'accordo collettivo, se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore, e non è invece rilevante la disciplina in materia di rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. -con il relativo onere per il lavoratore di impugnazione entro un termine di decadenza dell'atto abdicativo dei suoi diritti-, poiché oggetto di rinuncia possono essere solo situazioni giuridiche soggettive già acquisite al patrimonio del lavoratore, mentre sicuramente non possono esserlo situazioni non solo future ma anche eventuali e indeterminate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)