Sez. L, Sentenza n. 4231 del 03/03/2016 (Rv. 638999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Mutamento di settore produttivo del datore di lavoro - Adesione ad un diverso contratto collettivo - Rapporti lavorativi in corso - Modifiche unilaterali peggiorative - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ
In caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo, in assenza di rinegoziazione non è possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere perché, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)