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Sez. 1, Sentenza n. 1817 del 18/02/2000 (Rv. 534023 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Società esercente attività imprenditoriale edilizia - Vendita di immobile - Atto di disposizione o straordinaria amministrazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a statuto sociale prevedente la firma congiunta dei soci per l'acquisto e la vendita di immobili.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534023-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Il principio secondo cui per una società esercente l'attività imprenditoriale edilizia la vendita di un immobile deve considerarsi rientrante nell'oggetto sociale (escludendosi che possa configurarsi come atto di di disposizione o di straordinaria amministrazione) vale solo in difetto di una specifica disposizione statutaria che espressamente esiga (come nella specie) la firma congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per gli atti di straordinaria amministrazione, ma specificamente per l'acquisto e la vendita di immobili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)