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Sez. 2, Sentenza n. 9296 del 09/11/1994 (Rv. 488458 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Amministratore di una s.a.s. - Potere di rappresentanza - Configurabilità - Estensione - Limiti - Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Distinzione - Società in accomandita semplice costituita per la costruzione e vendita di immobili - Amministratore privo del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione - Conclusione da parte dello stesso di contratti preliminari di vendita degli immobili costruiti per la vendita - Efficacia.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488458-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI

Il potere di rappresentanza dell'amministratore di una s.a.s., in virtù del rinvio alle norme sulle società in nome collettivo contenuto nell'art. 2315 cod. civ., si estende, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo e dalla procura, a tutti gli "atti che rientrano nell'oggetto sociale" (art. 2298 cod. civ.) identificato nella attività imprenditoriale che i soci intendono svolgere per fine di lucro, e perciò agli atti, in cui si concreta tale attività; nell'ambito di questa, ove il potere di rappresentanza sia escluso o limitato dallo statuto o dalla procura per gli atti di straordinaria amministrazione, la distinzione di essi rispetto agli atti di ordinaria amministrazione non dipende dal carattere conservativo o dispositivo, ma dalla incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dai suoi effetti sulla possibilità di esistenza della stessa. Ne consegue che, nel caso di società in accomandita semplice costituita per la costruzione e vendita di immobili, l'amministratore, anche se privato, dallo statuto, del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, può efficacemente concludere i contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti per la vendita perché questi non solo rientrano nell'oggetto sociale, in quanto negozi attuativi della stessa attività imprenditoriale oggetto della società, ma si configurano anche come atti di ordinaria amministrazione perché, pur avendo contenuto dispositivo, ineriscono alla normale attività di gestione della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)