diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 36107 del 21/04/2009 Cc. (dep. 18/09/2009) Rv. 244866 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Omessa denuncia di reato - Condanna irrogata dall'autorità giudiziaria albanese - Doppia incriminazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244866-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero richiesta dalle autorità albanesi, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 2 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la domanda avente ad oggetto il delitto di omessa denuncia di reato, dal momento che nell'ordinamento italiano l'art. 364 cod. pen. sanziona una condotta omissiva che riguarda soltanto la specifica e limitata categoria di delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva formulata con riferimento all'art. 300 del cod. pen. albanese, che punisce invece la condotta di chiunque ometta di denunziare all'autorità qualunque "reato che si sta commettendo o che è stato commesso").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Cod. Pen. art. 364, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)