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Sez. 6, Sentenza n. 43872 del 05/11/2008 Cc. (dep. 25/11/2008) Rv. 241215 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Requisito della doppia incriminazione - Reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento della prostituzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241215-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, soddisfa il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione avente ad oggetto il delitto di reclutamento di minorenne a fini di sfruttamento della prostituzione. (Fattispecie relativa ad una estradizione esecutiva avanzata dalla Romania per un fatto antecedente al suo ingresso nell'Unione europea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)