Sez. T, Ordinanza n. 18425 del 07/07/2025 (Rv. 675190-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE | Accertamento dei redditi - Costo annuale discendente da interessi passivi - Contestazione nell'esercizio in cui viene imputato tra le poste passive - Ammissibilità - Potestà di accertamento dell'amministrazione - Decorrenza termini, ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, rispetto all'esercizio in cui geneticamente sorge il credito - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE
In tema di accertamento dei redditi, il costo annuale discendente da interessi passivi può essere contestato nell'esercizio in cui viene imputato tra le poste passive, senza che la potestà di accertamento dell'amministrazione debba essere ragguagliata, ai fini della relativa permanenza rispetto ai termini indicati dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esercizio in cui geneticamente sorge il credito che tali interessi hanno generato di anno in anno.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)