Sez. 5 - , Sentenza n. 18372 del 30/06/2021 (Rv. 661773 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Finanziamento soci – Restituzione – Distribuzione utili derivanti da ricavi extracontabili – Accertamento – Periodo di imposta di creazione della provvista – Necessità – Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'amministrazione finanziaria, laddove ritenga, sulla base di una serie di circostanze indiziarie, che i finanziamenti dei soci costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, e che la relativa restituzione mascheri la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa all'accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)