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Sez. 1, Sentenza n. 938 del 24/03/1969 (Rv. 339351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IUS SUPERVENIENS - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DI LEGGE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IUS SUPERVENIENS - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DI LEGGE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice di rinvio non e piu vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando la situazione giuridica sia nel frattempo mutata per jus superveniens. La pronuncia di illegittimita costituzionale rientra, sia pure dal punto di vista negativo, nel concetto dell'jus superveniens, e, pertanto, essa trova applicazione al giudizio ancora in corso in Sede di rinvio, non potendosi attribuire all'enunciazione del principio di diritto ex art.384 cod.proc.civ. efficacia di 'situazione giuridica consolidata ed intangibile, pari a quella che deriva dalla cosa giudicata.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)