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Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013 (Rv. 627740 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. - Irrilevanza dello "jus superveniens" se inapplicabile - Collegio arbitrale costituito prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Applicabilità dell'abrogato art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 sulla composizione del collegio arbitrale. Conseguente irrilevanza in sede di giudizio di rinvio delle modifiche legislative successive alla sentenza di legittimità.
Stato
decisa il 2013-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627740-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc., civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame. (Nella specie, la S.C., pertanto, in relazione a principio di diritto enunciato con riguardo a giudizio arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha escluso che la norma sopravvenuta comportasse il superamento dello stesso ai fini del giudizio di validità espresso nella precedente decisione, alla stregua della disciplina di cui all'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quanto alla validità della clausola compromissoria e alla composizione del collegio arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 18/11/1998 num. 415 art. 10, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)