Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 17/04/1968 (Rv. 332630 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - SERIE CONTINUA DI GIRATE - FALSITA DI GIRATE INTERMEDIE NON RILEVABILI CON L'ORDINARIA DILIGENZA - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - SERIE CONTINUA DI GIRATE - FALSITA DI GIRATE INTERMEDIE NON RILEVABILI CON L'ORDINARIA DILIGENZA - IRRILEVANZA.*
Il detentore di un titolo di credito deve considerarsi legittimo portatore ai sensi degli artt 20 e 46 RD 21 dicembre 1933 n 1736 quando giustifica il suo diritto in virtu di una serie continua e non interrotta di girate che giungano fino a lui. In tal caso egli ha diritto ad ottenere il pagamento del titolo, anche se talune delle precedenti firme sia falsa o qualche girata sia stata falsificata nella persona del giratario. Ed in verita, siffatte falsificazioni, ove non siano rilevabili con l'ordinaria diligenza, non impediscono la valida circolazione del titolo e non escludono, ai fini della legittimazione del detentore di buona fede e della validita del pagamento a lui effettuato, la serie continua delle girate richiesta dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)