diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4533 del 04/08/1979 (Rv. 401034 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GIRATA - SERIE CONTINUA DI GIRATE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA DEL DIRITTO DEL POSSESSORE - IRREGOLARITA DELLA CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE - CONSAPEVOLEZZA DEL DEBITORE - ECCEZIONE DI QUEST'ULTIMO CIRCA IL POSSESSO DEL TITOLO IN MALA FEDE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE PER FALSITA DELLA FIRMA DI UN GIRANTE RICONOSCIBILE CON L'ORDINARIA DILIGENZA).*
Stato
decisa il 1979-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401034-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GIRATA - SERIE CONTINUA DI GIRATE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA DEL DIRITTO DEL POSSESSORE - IRREGOLARITA DELLA CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE - CONSAPEVOLEZZA DEL DEBITORE - ECCEZIONE DI QUEST'ULTIMO CIRCA IL POSSESSO DEL TITOLO IN MALA FEDE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE PER FALSITA DELLA FIRMA DI UN GIRANTE RICONOSCIBILE CON L'ORDINARIA DILIGENZA).*

Il possessore di una cambiale che giustifichi il suo diritto con una serie continua di girate, deve considerarsi legittimo portatore, ai sensi degli artt 20 e 46 RD 21 dicembre 1973 n 1736, fino a quando la presunzione di legittimita di tale diritto non sia vinta dalla prova che egli abbia acquistato il titolo di credito in mala fede; nel contempo, il debitore che adempia la sua prestazione a favore del possessore del titolo, il quale non sia anche il titolare del diritto, e liberato dall'obbligazione cartolare, purche non effettui il pagamento con dolo o colpa grave. Ne consegue che il debitore il quale sia consapevole dell'irregolarita della circolazione della cambiale, al fine di evitare il rischio di un pagamento per lui non liberatorio, e tenuto ad eccepire a colui che abbia acquistato il possesso del titolo in mala fede, i motivi di tale irregolarita, compresa la falsita della firma di uno dei giranti, che il possessore avrebbe potuto rilevare con l'ordinaria diligenza. (nella specie, la SC, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che correttamente la Corte di appello aveva escluso l'inadempimento del debitore cambiario, il quale si era rifiutato di effettuare il pagamento alla banca, cui il titolo era stato girato, per la falsita della firma di uno dei due ultimi giranti, riconoscibile con l'ordinaria diligenza. (V 164/76, mass n 378806; (V 1912/73, mass n 364985; (V 1149/68, mass n 332630).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)