diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1441 del 10/05/1968 (Rv. 333088 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333088-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio che, nel contrasto di alcune deposizioni testimoniali, i giudici di merito abbiano dato sulla maggiore attendibilita di alcuni testi, sono sottratti al Sindacato di legittimita, essendo riservati all'apprezzamento di detti giudici di merito. L'interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalle parti non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, trovando detto potere un unico limite nell'Obbligo del giudice di esporre le ragioni del proprio convincimento. Conforme alle sentenze n. 616-68, massima n.331759 n.688-67, massima n.326724 n.321-988.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)