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Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 09/07/1968 (Rv. 334724 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334724-01

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le risultanze di causa e delle prove testimoniali nonche il giudizio sull'attendibilita dei testi e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, che se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 1441'68, mass n 333088; 532'68, mass n 331615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)