Sez. 3, Sentenza n. 2890 del 30/07/1969 (Rv. 342717 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - LIMITI - REGOLE DI DILIGENZA E PRUDENZA - COLLISIONE AD UN INCROCIO - CONDOTTA IRREGOLARE DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CAUSA ESCLUSIVA DELLO SCONTRO - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - LIMITI - REGOLE DI DILIGENZA E PRUDENZA - COLLISIONE AD UN INCROCIO - CONDOTTA IRREGOLARE DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CAUSA ESCLUSIVA DELLO SCONTRO - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi di collisione ad un crocevia, il problema della responsabilita non puo essere automaticamente risolto con il criterio della precedenza di diritto, ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava la precedenza, della diligenza e prudenza da impiegarsi nella guida del veicolo ed in pratica puo accadere che sia stato il detto conducente a porre la causa unica ed esclusiva dell'incidente, avendo egli con il suo irregolare comportamento impedito al conducente dell'altro veicolo di evitare lo scontro. (V. 3335-68, massima n. 336645 540-68, massima n. 331636 1961-67, massima n. 328941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 36, (Cod. Strada Abrog. art. 36), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 29, (Cod. Strada Abrog. art. 29)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)