diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 25/07/1967 (Rv. 328941 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.*
Stato
decisa il 1967-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328941-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.*

Nell'ipotesi di collisione a un crocevia il problema della responsabilita non puo essere automaticamente risolto con il criterio della precedenza di diritto, ma occorre accertare se nella produzione dello evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente a cui spettava la precedenza, della diligenza e prudenza da impiegarsi nella guida del veicolo di cui trattasi. Nel caso in cui una particolare situazione ostacoli l'anticipato reciproco avvistamento dei veicoli che si avvicinano all'incrocio, la prudenza e la diligenza impongono sempre anche al detto conducente di prevenire ogni possibilita di sinistro, sia rallentando, sia addirittura fermandosi, quando, sia pure per l'inosservanza delle norme di circolazione da parte di altri utenti della strada, situazioni di pericolo si presentino con un apprezzabile grado di probabilita e di prevedibilita. In particolare, la comune prudenza impone al conducente che si approssima al crocevia di ispezionare la strada anche alla sua sinistra, per l'eventualita che un altro conducente proveniente da quel lato, non rispettando i suoi doveri relativamente alla velocita e alla precedenza, si immetta nell'incrocio prima che vi giunga il veicolo proveniente da destra; l'omissione di tale cautela costituisce colpa concorrente in caso di incidente. (Conf nella prima parte, 2431'58; Cfr 847'65e.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 29, (Cod. Strada Abrog. art. 29)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)