Sez. 6, Sentenza n. 1530 del 20/06/1987 Ud. (dep. 05/02/1988) Rv. 177529 - 01
PROVE PENALI - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NORMATIVE - PRESUPPOSTI - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONTENUTO - CONDIZIONI.*
PROVE PENALI - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NORMATIVE - PRESUPPOSTI - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONTENUTO - CONDIZIONI.*
Le norme di cui agli artt. 360 e 361 cod. proc. pen. presuppongono la ripetibilità della ricognizione nello stesso processo, onde è che il giudice, ha facoltà di disporre una nuova ricognizione o anche di rinnovare la precedente, qualora questa risulti affetta da nullità, salvo a dover valutare con maggior rigore i risultati del secondo esperimento. (V mass n 144035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)