Sez. 1, Sentenza n. 849 del 28/03/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144035 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RIPETIBILITA E RINNOVABILITA DELL'ATTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RIPETIBILITA E RINNOVABILITA DELL'ATTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Gli artt 360 e 361 cod proc pen, stabilendo che prima di procedere alla ricognizione, il giudice invita colui che deve eseguirla a dichiarare se sia stato mai chiamato a tale esperimento da altra autorita o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli sia stata mai indicata la persona o la cosa da riconoscere, presuppongono la ripetibilita della ricognizione nello stesso processo; Ond'è che il giudice, quando lo reputi necessario, ha facolta di disporre una nuova ricognizione o anche di rinnovare la precedente nel caso in cui essa risulti affetta da nullita. (nella specie si e pure affermato che la ricognizione rinnovata non e priva di valore probatorio, pur sottolineandosi che, in tal caso, il giudice deve valutarne i risultati con maggiore rigore; e cio in relazione all'eventualita che l'esperimento precedente possa funzionare come una condizione atta a prevenire il riconoscimento).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)