Sez. 3, Sentenza n. 3835 del 17/06/1980 (Rv. 407682 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL TERZO - 'TERZÒ EX ART 28 COD PROC PEN - NOZIONE - TERZO CITATO QUALE PARTE LESA PER TESTIMONIARE - CONSEGUENTE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE E POSSIBILITA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RILEVANZA AI FINI DEL CITATO ART 28 - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL TERZO - 'TERZÒ EX ART 28 COD PROC PEN - NOZIONE - TERZO CITATO QUALE PARTE LESA PER TESTIMONIARE - CONSEGUENTE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE E POSSIBILITA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RILEVANZA AI FINI DEL CITATO ART 28 - ESCLUSIONE.*
Rispetto ai fatti materiali accertati dalla sentenza penale deve considerarsi 'terzò ai fini dell'art 28 cod proc pen anche la persona che non sia stata posta mediante la contestazione di una imputazione o la notificazione, quanto meno, di un avviso di reato, nella condizione di esercitare, con l'assistenza tecnico- professionale di un avvocato, il diritto di difesa sancito dall'art 24 della Costituzione: nella condizione, cioe, di opporre, nel contraddittorio delle parti, controdeduzioni alle deduzioni avversarie. Al riguardo e irrilevante che il medesimo avendo avuto, quale parte lesa citata per testimoniare, conoscenza del procedimento penale, avrebbe potuto costituirsi parte civile nel giudizio, in quanto tale Costituzione non avrebbe potuto consentirgli una piena e formale propria difesa rispetto ai fatti colposi attribuitigli, sia pure incidenter tantum, nel giudicato penale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)