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Sez. 1, Sentenza n. 3715 del 30/05/1983 (Rv. 428624 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FATTI OGGETTO DI GIUDIZIO PENALE A CARICO DI UN TERZO PER IL REATO DI CIRCONVENZIONE IN DANNO DELL'INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO - ACCERTAMENTO RELATIVO - EFFETTI VINCOLANTI NEL PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE PROMOSSO DA UN FAMILIARE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428624-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FATTI OGGETTO DI GIUDIZIO PENALE A CARICO DI UN TERZO PER IL REATO DI CIRCONVENZIONE IN DANNO DELL'INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO - ACCERTAMENTO RELATIVO - EFFETTI VINCOLANTI NEL PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE PROMOSSO DA UN FAMILIARE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel procedimento d'interdizione od inabilitazione, promosso a norma dell'art. 417 cod. civ. da un familiare dell'interdicendo o dell'inabilitando, l'accertamento dei fatti che furono oggetto di giudizio penale a carico di un terzo, per il reato di circonvenzione in danno del medesimo interdicendo od inabilitando, non spiega effetti vincolanti, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1971), qualora il suddetto familiare sia rimasto estraneo al processo penale perché non in condizione di intervenirvi; e, quindi, anche quando sia stato ascoltato come teste o denunciante, ma non abbia potuto assumere la qualità di parte civile per difetto dei requisiti di cui all'art. 22 cod. proc. pen.. (V 3835/80, mass n 407681; (V 3835/80, mass n 407682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 417, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)