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Sez. 3, Ordinanza n. 7507 del 22/05/2002 (Rv. 554638 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Azione di ripetizione di indebito - Fondata su nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. del contratto - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Applicazione in tema di azione per la restituzione di indebita provvigione al mediatore.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554638-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il "forum rei sitae"), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia di quelli dell'art. 20 cod. proc. civ.. Pertanto, qualora si chieda l'accertamento della nullità del contratto di mediazione e l'inesistenza, in capo al mediatore, del diritto a percepire la provvigione (con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo) occorre far riferimento, in via alternativa, o al luogo in cui è stato concluso il contratto di mediazione o a quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo di pagare la provvigione stessa (se dovuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)