Sez. 3, Sentenza n. 8248 del 20/04/2005 (Rv. 581691 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Azione di ripetizione di indebito - Fondata su nullità, annullabilità, risoluzione del contratto - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Applicazione in tema di azione per la restituzione di corrispettivo di fornitura di acqua irrigua.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE
Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il "forum rei sitae"), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice. Pertanto, qualora si chieda la ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella, nascente dal contratto di fornitura, di pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)