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Sez. 3, Sentenza n. 110 del 11/01/1967 (Rv. 325789 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - FISSAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - DI UN TERMINE GIA SCADUTO AL MOMENTO DELLA SUA ASSEGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325789-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - FISSAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - DI UN TERMINE GIA SCADUTO AL MOMENTO DELLA SUA ASSEGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La prefissione di un termine ad opera del giudice puo avere un significato e nel contempo assolvere alla sua pratica funzione soltanto se il soggetto al quale il termine stesso viene assegnato sia posto concretamente in grado di potersene avvalere il che ovviamente puo verificarsi solo se il soggetto destinatario abbia davanti a se un tempus deliberandi, che deve essere, pertanto, proiettato nel futuro rispetto al momento della prefissione, laddove si appalesa, invece, priva di senso l'assegnazione di un termine gia scaduto, relativamente al quale ogni possibilita di avvalersene resti in partenza preclusa all'interessato. (nella specie in un contratto di compravendita di un impianto molitorio, le parti avevano convenuto una riduzione di lire 1.000.000 sul prezzo, se la compratrice avesse successivamente acquistato un altro impianto. Non essendo stato concordato il termine entro il quale avrebbe dovuto effettuarsi il secondo acquisto, se ne era chiesta la fissazione al giudice. Questo lo aveva stabilito in un anno a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna del primo impianto. La Corte regolatrice ha rilevato che il termine era gia decorso al momento della sua prefissione, per effetto della retrodatazione del suo inizio alla data della consegna del primo impianto, ed ha enunciato il principio di cui innanzi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)