Sez. 3, Sentenza n. 2960 del 14/06/1978 (Rv. 392399 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO IN SEDE PENALE - DISTINZIONE FRA AZIONE DI RISARCIMENTO ORDINARIA ED AZIONE FONDATA SULLA PRESUNZIONE DI COLPA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO IN SEDE PENALE - DISTINZIONE FRA AZIONE DI RISARCIMENTO ORDINARIA ED AZIONE FONDATA SULLA PRESUNZIONE DI COLPA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.*
Sussiste preclusione dell'Azione civile quando in Sede di giudizio penale sia stato escluso (assoluzione con formula piena) o messo in dubbio (assoluzione per insufficienza di prove) l'elemento oggettivo del reato (che il fatto sussista, che l'imputato lo abbia commesso, che esista un nesso di causalita fra l'Azione addebitata allo imputato e l'evento). Tale preclusione riguarda non soltanto l'Azione civile ordinaria, fondata sull'art 2043 cod civ, ma anche il caso di Azione risarcitoria basata sulla presunzione di responsabilita gravante ex art 2054 cod civ sugli autori di danni derivanti da circolazione di veicoli senza guida di rotaie. Nel caso, invece, in cui il giudice penale abbia esclusa o dichiarata dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e non anche dell'elemento oggettivo, rimane bensi preclusa, in base al principio della unita della giurisdizione e al postulato della identita tra colpa penale e colpa civile, l'ordinaria Azione civile risarcitoria fondata sull'art 2043 cod civ, mentre non rimane preclusa l'Azione di danni ex art 2054 cod civ. infatti, tale articolo, ponendo a carico del conducente l'Onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non si e limitato soltanto a derogare alle comuni regole probatorie della responsabilita civile, ma ha imposto, altresi, ai conducenti degli autoveicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi fino agli estremi limiti possibili della diligenza, cosicche sussiste una differenza di intensita o di livelli, per quanto tenue, tra il normale concetto di colpa penale e civile e la colpa considerata rilevante e sanzionata dall'art 2054 cod civ. (Conf 3317/76, mass n 382109; (Conf 2125/72, mass n 359371; (Conf 118/67, mass n 325789; (Conf 805/64; (Conf 2629/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)