Sez. 3, Sentenza n. 8732 del 25/08/1990 (Rv. 469062 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - IN GENERE - FONDO APPARTENUTO AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - INGRESSO DI NUOVI SOCI O CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PRELAZIONE A FAVORE DELLO AFFITTUARIO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - IN GENERE - FONDO APPARTENUTO AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - INGRESSO DI NUOVI SOCI O CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - PRELAZIONE A FAVORE DELLO AFFITTUARIO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo al fondo appartenente ad una società di persone e concesso in affitto a coltivatore diretto, la ricorrenza di un trasferimento a titolo oneroso, al fine del riconoscimento allo affittuario del diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modificazioni) non è ravvisabile nelle vicende modificative dell'assetto personale della società medesima, comportanti l'ingresso di nuovi soci o la cessione di quote sociali, atteso che tali vicende sono Atti modificativi del patto sociale, che postulano il consenso di tutti i soci, ed esulano dal mero contratto di scambio, implicando l'acquisto e la perdita dello status di socio, e non possono di conseguenza essere soggette all'applicazione della citata norma, la quale regola un'ipotesi di sostituzione dell'affittuario nella posizione di acquirente del bene, senza consentire la Costituzione coatta di un vincolo sociale dominato dallo intuitus personale. (Conf 6566/83, mass n 431280).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)