Sez. 3, Sentenza n. 16564 del 15/02/2001 Cc. (dep. 23/04/2001) Rv. 219100 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale e adibito a pubblico servizio - Confisca obbligatoria - Applicabilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1997 num. 22 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)