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Sez. 2, Sentenza n. 31113 del 09/07/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229646 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi | Notifica dell'avviso di deposito al difensore - Ordinanza disposta all'esito dell'udienza di convalida - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229646-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui la relativa ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 cod. proc. pen., sicchè l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità della enunciazione da parte del P.M. dei motivi dell'arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti di cui al terzo comma dell'art. 293 cod. proc. pen. rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)