Sez. 1, Sentenza n. 32347 del 05/04/2002 Cc. (dep. 27/09/2002) Rv. 222194 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Deposito in cancelleria degli atti prima dell'interrogatorio - Omissione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze applicative di misure cautelari personali dopo la loro esecuzione o notificazione, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, non deve necessariamente precedere, per quanto previsto dalla citata disposizione, l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 dello stesso codice e neppure deve aver luogo con carattere di immediatezza. Tuttavia - dovendosi svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini in stato di detenzione con le modalità di cui all'art. 65 cod. proc. pen. ed essendo tale atto preordinato alla possibilità che l'indagato "in vinculis" prospetti una pronta e adeguata discolpa sul merito delle accuse rivoltegli e sulle circostanze poste a fondamento delle asserite esigenze cautelari - il mancato deposito della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati a suo fondamento in un momento anteriore all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, non può non determinare, pena la lesione di principi costituzionalmente rilevanti, una nullità di ordine generale che è sanata se non eccepita all'inizio dell'interrogatorio stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)