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Sez. 2, Sentenza n. 1579 del 11/03/1982 (Rv. 419392 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - MANTENIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA COSA COMUNE - DIRITTO-DOVERE DI CIASCUN CONDOMINO - OPERE NECESSARIE NON DELIBERATE O NON DISPOSTE - DIRITTO DEL CONDOMINIO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO COMUNE DI FARE - SUSSISTENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419392-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - MANTENIMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA COSA COMUNE - DIRITTO-DOVERE DI CIASCUN CONDOMINO - OPERE NECESSARIE NON DELIBERATE O NON DISPOSTE - DIRITTO DEL CONDOMINIO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO COMUNE DI FARE - SUSSISTENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZA.*

Il diritto-dovere di ciascun condomino al mantenimento e, occorrendo, alla ricostruzione della cosa comune, nei limiti di legge, comporta non solo l'Obbligo di contribuire alle spese, ma anche tutti gli obblighi di fare e di pati connessi alle modalità esecutive, sicché, se le opere necessarie al mantenimento od alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o vi è stata una delibera negativa, ciascuno dei condomini ha diritto di agire in giudizio per la condanna del condominio all'adempimento dell'Obbligo comune di fare. Tale Obbligo, in caso di accoglimento della domanda, deve essere assolto dall'amministratore (con la cooperazione di tutti i condomini), mentre, ove l'amministratore manchi (e non sia intervenuto provvedimento ex art. 1105 cod. civ.), oppure non vi sia stata Costituzione formale di condominio (per essere i condomini meno di quattro), ovvero l'opera riguardi solo alcuni condomini (come nel caso di riparazione di solaio fra piani sovrapposti), il diritto del condomino all'adempimento dell'Obbligo comune di fare trova tutela diretta nei confronti degli interessati tenuti al facere comune, le modalità del quale possono essere stabilite a piani (se richiesto), ovvero lasciate in tutto o in parte alle determinazioni del giudice dell'esecuzione (art. 612 cod. proc. civ.), in difetto di adempimenti, concordi e spontanei, dopo la condanna.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1128, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)