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Sez. 2, Sentenza n. 21359 del 04/11/2005 (Rv. 584105 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione del prefetto - Termine per la sua adozione - Decorrenza - Data di ricezione atti dall'ufficio accertatore.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584105-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine per l'emissione della ordinanza ingiunzione da parte del prefetto, previsto dall'art.204 del codice della strada, decorre, ai sensi del precedente art.203, dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, il quale è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)