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Sez. 1, Sentenza n. 6499 del 02/04/2004 (Rv. 571755 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ricorso al prefetto - Emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Termine complessivo di novanta giorni, ex artt. 203 e 204 cod. strada, nel testo originario - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Invalidità del provvedimento.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571755-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche apportate prima dall'art. 68 della legge n. 488 del 1999, poi dall'art. 18 della legge n. 340 del 2000 -, concede al prefetto il termine di sessanta giorni per emettere ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa e respingere in tal modo il ricorso dell'interessato, termine al quale va aggiunto quello di trenta giorni dal deposito del ricorso, previsto dal precedente art. 203 per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del responsabile dell'ufficio o del comando accertatore della violazione. Ne consegue che il termine complessivo per l'emissione dell'ordinanza -ingiunzione è di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, decorso il quale il provvedimento emesso risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)