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Sez. 1, Sentenza n. 10720 del 24/05/2016 (Rv. 639814 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Contestazione relativa al "quantum" dell'indennizzo - Opposizione alla stima - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario (competenza in unico grado della corte di appello) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639814-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione per pubblico interesse, la doglianza relativa all'ammontare dell'indennizzo ed ai criteri della relativa quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento ablativo ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della corte di appello.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)