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Sez. U, Sentenza n. 10362 del 06/05/2009 (Rv. 607608 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Contestazione relativa al "quantum" dell'indennizzo - Opposizione alla stima - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario (competenza in unico grado della Corte di appello) o del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607608-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del d. lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga "in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque", ai sensi dell'art. 140, lett. d), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 50, DPR 08/08/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)