Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 16/07/2004 (Rv. 574629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Necessità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione del gravame incidentale, nei giudizi in cui il Pubblico Ministero ha il potere di impugnazione (nella specie, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori ex art. 5, comma quinto, legge 1 dicembre 1970, n. 898), non vi è necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, al quale il ricorso per Cassazione non sia stato notificato, allorquando le richieste del rappresentante dell'Ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tale caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)