Sez. 1, Sentenza n. 4764 del 28/02/2007 (Rv. 595214 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Cause in cui il P.M. non ha potere di impugnazione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del PM presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.
Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione del gravame incidentale, nei giudizi in cui il P.M. non ha il potere di impugnazione (come in materia di spettanza dell'assegno divorzile) non vi è necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, restando in tale caso assicurate le facoltà dell'ufficio del P.M. in qualità di interventore dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)