Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 06/06/1975 (Rv. 376071 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMANTE - EFFETTI - COSTITUZIONE DEL CONDUTTORE INTIMATO E CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE SUCCESSIVA DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMANTE - EFFETTI - COSTITUZIONE DEL CONDUTTORE INTIMATO E CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE SUCCESSIVA DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA.*
Nel procedimento per convalida di sfratto, la mancata comparizione del locatore, all'udienza fissata per la convalida, determina, a norma dell'art 662 cod proc civ, la cessazione degli effetti processuali dell'intimazione, ma non anche il venir meno della portata sostanziale dell'intimazione stessa, quale dichiarazione del locatore, diretta al conduttore, di voler far cessare il rapporto e conseguire la disponibilita del bene locato. Nonostante la mancata comparizione del locatore, si deve, pertanto, riconoscere all'intimato la facolta di costituirsi e di provocare l'accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando cosi il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il locatore potra successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall'art 662 cod proc civ. (Conf 1154/55; V 2935/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)