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Sez. 3, Sentenza n. 12117 del 19/08/2003 (Rv. 565950 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ | Cessazione degli effetti processuali dell'intimazione ex art. 662 cod. proc. civ. - Presupposti - Mancata comparizione dell'intimante all'udienza fissata nella citazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565950-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ

Presupposto necessario della cessazione degli effetti processuali dell'intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 662, cod. proc. civ., è la mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione e, pertanto, detta norma non è applicabile, qualora il locatore compaia a detta udienza, sia pure allo scopo di dare atto della propria desistenza, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia contestato l'inadempimento, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)