Sez. 2, Sentenza n. 2948 del 26/03/1994 (Rv. 485923 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Acquedotto - Condizioni per la costituzione della servitù di acquedotto | Estensione alla costituzione di servitù di scarico coattivo.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Acquedotto - Condizioni per la costituzione della servitù di acquedotto
I presupposti della costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo, che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi delle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria - sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 cod. civ.) e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior conveniente anche al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1037, Cod. Civ. art. 1043
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)