Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006 (Rv. 591109 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Effetti - Facoltà di incasso immediato da parte del prenditore - Fattispecie relativa a pagamento di premio assicurativo.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO
La post - datazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta che il creditore ha facoltà di esigere immediatamente il suo pagamento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestivo il pagamento di un premio assicurativo, con conseguente sospensione della scopertura, perché effettuato con assegno post datato e quindi di data successiva alla scadenza del premio, senza verificare né la data di effettiva presentazione dell'assegno all'incasso, né la ragione dell'eventuale ritardo dell'agente nella presentazione stessa).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)