Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 30/05/1996 (Rv. 497900 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Natura - Titolo irregolare pagabile a vista - Assegno senza data - Natura - Titolo nullo valido come promessa di pagamento - Invio al creditore di assegno senza data in luogo della somma di denaro - Mezzo di pagamento - Validità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO
A differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione in luogo della somma di denaro dovuta integra una violazione degli articoli 1197 e 1182 cod. civ. e non costituisce un valido mezzo di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)