Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 16/11/1973 (Rv. 366779 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO GIURATO - AMMISSIBILITA DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO GIURATO - AMMISSIBILITA DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*
Il giuramento decisorio e una solenne dichiarazione di verita o di scienza, resa al giudice da una parte su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un determinato fatto: con esso il deferente affida alla lealta della controparte l'accertamento di quanto Forma oggetto della formula all'uopo articolata. La prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana con l'effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento. (V 1150/68, mass n 332633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)