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Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 09/05/1983 (Rv. 428100 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO GIURATO - AMMISSIBILITÀ DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428100-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL FATTO GIURATO - AMMISSIBILITÀ DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*

Con il deferimento del giuramento decisorio - che si concreta in una solenne dichiarazione di verità, resa al giudice da una parte su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un determinato fatto - il deferente affida alla lealtà della controparte l'accertamento di quanto Forma oggetto della formula all'uopo articolata; e la prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana, con l'effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento. (Conf 3051/73, mass n 366779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)