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Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 25/05/1999 (Rv. 526619 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Contenuto - Mancata od erronea indicazione del termine per l'opposizione e dell'autorità cui ricorrere - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526619-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la mancata (ovvero erronea) indicazione, nell'ordinanza - ingiunzione, del termine per l'opposizione e dell'autorità cui è lecito ricorrere impedisce il verificarsi di qualsivoglia preclusione alla proposizione dell'opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 legge 689/81.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)