Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 25/05/1999 (Rv. 526619 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Contenuto - Mancata od erronea indicazione del termine per l'opposizione e dell'autorità cui ricorrere - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la mancata (ovvero erronea) indicazione, nell'ordinanza - ingiunzione, del termine per l'opposizione e dell'autorità cui è lecito ricorrere impedisce il verificarsi di qualsivoglia preclusione alla proposizione dell'opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 legge 689/81.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)