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Sez. 2, Sentenza n. 23614 del 06/11/2006 (Rv. 593155 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Contenuto - Erronea indicazione del termine per l'opposizione - Conseguenze - Effetti preclusivi dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593155-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla impugnazione del provvedimento irrogativo, l'erronea indicazione nell'ordinanza-ingiunzione o nella cartella di pagamento di un termine per l'opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il verificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell'opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)