Sez. 3 - , Sentenza n. 16521 del 08/11/2018 Cc. (dep. 16/04/2019) Rv. 275562 - 01
SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite esterne – Legittimità – Condizioni.
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In tema di violenza negli stadi, è legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite cd. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto, essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)