Sez. 3, Sentenza n. 28241 del 07/04/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267198 - 01
SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione - Art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 - Modifiche ad opera del D.L. n. 119 del 2015 - Obbligatorietà della misura ed innalzamento della durata minima nei confronti di soggetto "recidivo" - Anteriorità della precedente misura alle modifiche normative - Rilevanza ostativa all'emissione del nuovo provvedimento - Esclusione - Ragioni.
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In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dall'art. 6, comma quinto, l. n. 401 del 1989, nel testo modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, per il caso di soggetto già destinatario di un divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che tale pregresso provvedimento questorile risulti emanato in epoca anteriore alle succitate modifiche normative, poichè la sua esistenza rileva quale mero presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo divieto nei confronti del "recidivo".
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 119 art. 2 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)