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Sez. L, Sentenza n. 10408 del 04/10/1995 (Rv. 494171 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Luogo di pagamento - Identificazione nell'azienda - Conseguenze - Mora del datore di lavoro - Configurabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494171-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)