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Sez. L, Sentenza n. 3396 del 22/05/1980 (Rv. 407208 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CRITERIO SUPPLETIVO - CONVENZIONE O USO CONTRARI - PROVA - ONERE RELATIVO - PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO AI LAVORATORI DIPENDENTI - LUOGO INDIVIDUATO DA UN USO NELLA SEDE DELL'AZIENDA NEI LIMITI DEL TEMPO DI SVOLGIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO - CRITERIO SUPPLETIVO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407208-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CRITERIO SUPPLETIVO - CONVENZIONE O USO CONTRARI - PROVA - ONERE RELATIVO - PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO AI LAVORATORI DIPENDENTI - LUOGO INDIVIDUATO DA UN USO NELLA SEDE DELL'AZIENDA NEI LIMITI DEL TEMPO DI SVOLGIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO - CRITERIO SUPPLETIVO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - APPLICABILITA.*

Poiche il luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in Mancanza di Determinazione convenzionale e secondo gli Usi, e suppletivamente fissato dalla legge (art 1182 cod civ) nel domicilio del creditore, la prova dell'esistenza di una convenzione o di un uso che, per un determinato rapporto, stabiliscono un luogo diverso da questo, costituisce Onere della parte che intende avvalersene. Pertanto, l'accertamento da parte del giudice di un uso che stabilisce bensi come luogo di pagamento di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti la Sede dell'azienda, ma solo nei limiti rigorosi del tempo in cui il singolo rapporto si svolge, non esclude l'applicazione della norma suppletiva per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. (V 1441/70, mass n 347247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)