Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 09/04/1975 (Rv. 374814 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DIVIETO DI INNOVAZIONI - FINALITA - PREGIO ARTISTICO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DIVIETO DI INNOVAZIONI - FINALITA - PREGIO ARTISTICO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
L'art 1120 cod civ, nel far divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio in condominio, tutela la linea armonica dello stabile, linea che non deve essere pregiudicata da nuove opere: non occorre che si tratti di edificio di particolare pregio artistico, ma e necessario, nonche sufficiente, che l'edificio abbia una sua fisionomia che venga turbata, nell'armonia delle linee, dalla nuova opera. (V 3477/68, mass n 336619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)