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Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 09/04/1975 (Rv. 374814 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DIVIETO DI INNOVAZIONI - FINALITA - PREGIO ARTISTICO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374814-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DIVIETO DI INNOVAZIONI - FINALITA - PREGIO ARTISTICO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA.*

L'art 1120 cod civ, nel far divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio in condominio, tutela la linea armonica dello stabile, linea che non deve essere pregiudicata da nuove opere: non occorre che si tratti di edificio di particolare pregio artistico, ma e necessario, nonche sufficiente, che l'edificio abbia una sua fisionomia che venga turbata, nell'armonia delle linee, dalla nuova opera. (V 3477/68, mass n 336619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)