Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 24/10/1968 (Rv. 336619 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - CRITERIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - CRITERIO.*
Il decoro architettonico del fabbricato, il cui rispetto costituisce un limite per le innovazioni alle cose comuni (art. 1120 cod. civ.), risulta dall'insieme delle linee e dei motivi ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio stesso, nel suo insieme, una particolare fisionomia ed un particolare pregio estetico. Nell'accertare se una determinata opera turbi il peculiare decoro architettonico di un edificio, deve essere tenuto presente il carattere dell'edifico stesso, adottando criteri di maggior rigore in rapporto a quelli che abbiano un vero e proprio pregio artistico. Il divieto di alterare il decoro architettonico posto dall'art. 1120 cod.civ., vale quindi, anche per i fabbricati che non hanno particolare pregio artistico, per cui devono ritenersi vietate le innovazioni che apportino agli edifici di tale sorta una disarmonia dell'insieme e che si risolvano nel deterioramento del loro carattere estetico e nel deprezzamento dell'intero fabbricato. (Conf. 3032-67, massima n.330770 1800-65, 1472-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)